Art. 17.
(Compiti della commissione per la formazione nelle professioni sanitarie non convenzionali esercitate dai laureati in chiropratica e dai laureati in osteopatia).

      1. La commissione per la formazione di cui al comma 2 dell'articolo 16, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 del medesimo articolo 16, stabilisce:

          a) i princìpi generali per la definizione dei codici deontologici delle professioni sanitarie non convenzionali di cui all'articolo 14;

          b) sulla base dei princìpi previsti dal comma 2, i criteri per l'adozione degli ordinamenti didattici nonché i programmi ed i contenuti dei corsi di laurea di cui al comma 1 dell'articolo 16;

          c) le qualifiche professionali necessarie per la scelta dei coordinatori didattici e dei docenti dei corsi di laurea di cui al comma 1 dell'articolo 16, nonché le modalità di accreditamento per l'iscrizione al registro di cui alla lettera d) del presente comma; possono essere accreditati anche

 

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docenti stranieri che documentano una comprovata esperienza nella materia e nell'insegnamento;

          d) i criteri per la tenuta del registro dei docenti;

          e) i criteri per la tenuta del registro degli istituti di formazione pubblici e privati accreditati.

      2. La commissione per la formazione di cui al comma 2 dell'articolo 16, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del presente articolo, si attiene ai seguenti princìpi:

          a) i corsi di laurea di cui al comma 1 dell'articolo 16 devono comprendere un iter di formazione, una prova pratica e la discussione finale di una tesi di laurea;

          b) la durata dei corsi di laurea non deve essere inferiore a cinque anni accademici, con un biennio in comune con la facoltà di medicina e chirurgia, per un numero di ore complessivo non inferiore al conseguimento di trecento crediti formativi;

          c) le università degli studi statali e non statali devono garantire lo svolgimento dei corsi di laurea ed il programma fondamentale di insegnamento;

          d) i diplomi di laurea delle professioni sanitarie non convenzionali di cui all'articolo 14 sono rilasciati solo al termine dell'iter completo di formazione;

          e) per l'iscrizione ai corsi di laurea di cui al comma 1 dell'articolo 16 è richiesto il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado o di un titolo equiparato.

      3. La commissione per la formazione di cui al comma 2 dell'articolo 16, nello svolgimento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, tiene conto degli standard educativi riconosciuti dalle associazioni europee di rappresentanza dei chiropratici e degli osteopati.

 

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      4. La commissione per la formazione di cui al comma 2 dell'articolo 16 svolge inoltre i seguenti compiti:

          a) esprime parere obbligatorio per l'istituzione dei corsi di laurea di cui al comma 1 dell'articolo 16;

          b) esprime parere obbligatorio per l'accreditamento delle strutture del Servizio sanitario nazionale e degli istituti di formazione pubblici e privati accreditati;

          c) esprime parere obbligatorio, su richiesta della Commissione permanente, per l'inserimento delle materie di insegnamento dei corsi di laurea, ai sensi della lettera h) del comma 1 dell'articolo 5;

          d) esprime parere obbligatorio, su richiesta della Commissione permanente, per l'accreditamento di nuove associazioni e società scientifiche di riferimento, nonché per il ricorso, ai sensi della lettera i) del comma 1 dell'articolo 5;

          e) esprime parere obbligatorio, su richiesta della Commissione permanente, per il riconoscimento dei titoli di studio equipollenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l), per le professioni sanitarie non convenzionali, anche in relazione alla necessità di sostenere o meno l'esame di abilitazione necessario ai fini dell'iscrizione ai rispettivi ordini e albi professionali.

      5. La commissione per la formazione di cui al comma 2 dell'articolo 16 presenta al Ministro della salute e al Ministro dell'università e della ricerca un rapporto annuale sul lavoro svolto.